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Lo acquisti o lo noleggi ?La legge prevede precise specifiche!Decreto Legislativo n. 81/2008 ... articolo 23 ... recita testualmente: Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Sanzioni: per i Fornitori, Commercianti, Installatori e Progettisti è previsto l'arresto da quattro ad otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro (art. 57, comma 2 - D. Lgs. 81/2008) Altri interessanti spunti normativi si apprendono dall'esplicita formulazione dell'articolo 72 ... Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Sanzioni: per il Datore di Lavoro è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro (art. 87, comma 3, lettera C - D. Lgs. 81/2008) Bene ... penso che tu sappia che, quindi, adesso è importante differenziare i carrelli acquistati (ora, di tua proprietà) e quelli avuti in noleggio, in leasing od anche in concessione d'uso! Chi concede o noleggia i carrelli elevatori deve rilasciare delle dichiarazioni per attestarne il grado di sicurezza. Inoltre, sempre i locatori, hanno l'obbligo di richiedervi l'elenco dei soggetti incaricati all'utilizzo e che questi siano abilitati alla conduzione del carrello elevatore secondo le regole precise previste dalle norme di sicurezza! Ricordati che un mezzo ricevuto in locazione e non accompagnato da queste dichiarazioni ... significa contravvenire alla legge ed essere perseguibile anche ai fini penali!
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