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Cosa dice la Legge ?

Scopri i contenuti normativi !

Oramai è risaputo: per Essere carrellista non devi fare soltanto certe cose ... "Devi Diventare Carrellista Abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008" (Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro)

L'obiettivo, quindi, è quello di conoscere le esatte norme e le procedure utili al perseguimento della massima sicurezza lavorativa!

Il D. Lgs. 81/2008 impone l'obbligo, da parte dei Datori di Lavoro, di informare e formare adeguatamente e specificatamente i lavoratori adibiti all'utilizzo del Carrello Elevatore.

Significa elevare il grado di consapevolezza di ciascuno di essi circa i rischi tecnici del Carrello, circa i rischi strutturali della sede lavorativa e di tutte le misure applicate per la tutela della sicurezza e della salute.

Il Testo Unico utilizza il termine "adeguatamente" avendo ben presente il messaggio da trasferire ai datori di lavoro: non bisogna soltanto esplicarsi in concetti formativi ed informativi ... dobbiamo, invece, far applicare detti concetti al soggetto operatore.

In sostanza l'operatore dovrà variare le attuali abitudini lavorative e sostituirle in favore di altre ben produttive ... quanto più sicure possibili!

Si ... abitudini ... come quella di vedere il tuo carrello ... sedendoci sopra ... senza allacciare le cinture di sicurezza: cambia modo e appena ti siedi ... allaccia le cinture di sicurezza ... che ti consiglio di utilizzare anche quando il tuo carrello è dotato di altri sistemi di trattenuta!

Oltre alle norme tecniche e di sicurezza contenute nelle istruzioni a corredo del vostro carrello elevatore ... è bene considerare altre informazioni di genere teorico-pratiche!

In sostanza i principi di stabilità che ti consentono di non ribaltarti non sono quasi mai contenuti nei libretti di istruzione: che vuoi che ne sappia il tuo costruttore se presso la tua sede avviene il carico e lo scarico mediante rampe particolari?

Come pensi che il costruttore conosca i rischi relativamente a particolari binari che puntualmente attraversi nella movimentazione delle merci?

O ... ancora ... pensi che conosca la linearità o meno della tua pavimentazione o il tipo e la forma di merce che trasporti abitualmente?

Ecco perchè la formazione è mirata: soltanto tu conosci i veri rischi ... conoscendo il tuo carrello, la tua salute, la tua struttura e come è organizzata questa durante le attività lavorative!

Le sanzioni per i trasgressori

Tutto molto chiaro: quando c'è una legge che ti obbliga a comportarti in un certo modo ... la stessa legge prevede punizioni ... quando non ottemperi alle sue disposizioni!

 

Non è mia intenzione entrare nei numeri circa le pene e le ammende!

Mi va di raccontarti che si rischia grosso ed il mio obiettivo è quello di far le cose per bene!

 

Per andare a Roma, ad esempio, vuoi avere certezza del percorso o conoscere tutte le strade da non percorrere?

Comprendi il mio modo di pensare?

Bene ... quando formiamo ... comunichiamo allo stesso modo: ci focalizziamo sui risultati da raggiungere e basta ... o desideri qualcos'altro?

 

Attenzione: chi utilizza carrelli senza le debite prescrizioni è sanzionato, anche, con una possibile chiusura dell'attività lavorativa!

Questa cosa mi spaventa molto più delle sanzioni ... nel senso ... debbo pagare ... ma almeno lavoro e pago!

 

Ma quando non lavori ... come entrano i soldini per pagarti?  Pensaci bene ... come entrano?

 

Le Sentenze dei Tribunali

Io presumo che la norma sia molto lineare: devi fare il possibile ... e spesso tentare di ricercare l'impossibile ... sempre al fine di garantire alti standard di sicurezza!

Talvolta, però, le cose non sono tanto lineari e, quindi, sorgono dubbi che generano contrasti di opinione!

Opinioni che possono essere confermate o cancellate da chi ne ha le competenze: i Giudici dei Tribunali!

Segui come si sono espressi in alcune sentenze dagli stessi pronunciate!

 

Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008

UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON ACCURATA O COMUNQUE NON ADEGUATA ED UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI LAVORATORI CORRISPONDONO AI FINI SANZIONATORI AD UNA MANCATA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.

Analogamente, per quanto riguarda la imputazione relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione III ha ritenuto sussistere il reato contestato “perchè è stata accertata una insufficiente attività formativa, per la mancanza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività” ed ha concluso che  “era stato contestata non solo la mancanza di attuazione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di attività formativa insufficiente ed inadeguata”.

 

Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 12319 del 30 ottobre 1999

OBBLIGHI DI SICUREZZA PER I CARRELLI ELEVATORI

La sentenza fa riferimento alla condanna, confermata dalla Suprema Corte, di un carrellista e del direttore dello stabilimento per l’investimento di un lavoratore causato dal conducente del carrello elevatore che procedeva in retromarcia attraverso una porta con bande in plastica rese opache dall’usura del tempo.

Ciò contravvenendo agli obblighi di sicurezza di cui agli art. 8 (vie di circolazione) 374 (efficienza delle attrezzature di lavoro) del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è pronunciata a più riprese sulla materia di carrelli elevatori, enunciando in modo chiaro i molteplici obblighi gravanti in materia sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui preposti.

Il preposto «è responsabile della morte dell'operaio per non aver dato istruzioni sull'uso del carrello e per non aver vigilato sulle operazioni di carico e scarico».

Ugualmente, «in tema di misure antinfortunistiche, un carrello elevatore, tipo caterpillar, deve essere inquadrato tra i mezzi di sollevamento e di trasporto, siccome previsto dall'art. 169 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, ai fini della disciplina della stabilità del mezzo e del suo carico»: «ne consegue che, qualora parte del materiale movimentato con un tale carrello, per non essere stato bene assicurato, venga perso, causando la morte di una persona, di questo evento ne risponde sia il conducente del carrello elevatore, sia colui che era tenuto a sorvegliare sulla puntuale applicazione della normativa antinfortunistica».

 

Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 15009 del 07.04.2009

IL TUTOR E’ RESPONSABILE PER GLI INFORTUNI OCCORSI ALL’APPRENDISTA

La Corte di Cassazione penale con sentenza 7/4/2009, n. 15009, ha stabilito che il lavoratore dipendente con il ruolo di formatore degli apprendisti ha il dovere di accertarsi del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, dei presidi antinfortunistici e del fatto che l’apprendista possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza.

Il L. era stato chiamato a risponderne in qualità di dipendente della ditta e tutore del lavoratore minorenne, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e negligenza, sia specifica, fondata quest'ultima sulla inosservanza dell'art. 35, comma 5, lett. a) del d.lgs. 626/94, avendo lo stesso consentito l'utilizzo del carrello elevatore al giovane apprendista.

Deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha escluso che la condotta del giovane apprendista avesse integrato alcunché di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato questo, sempre con argomentazioni qui incensurabili e giuridicamente corrette, nelle inosservanze colpose ascritte all'imputato (in particolare, di non essersi preoccupato di vietare l'uso indifferenziato dei carrelli elevatori da parte di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, tra cui il S., che lo utilizzava quotidianamente nonché di tollerare che le chiavi di accensione di tali mezzi fossero stabilmente inserite nel quadro di comando, il che consentiva un uso immediato e diretto da parte di qualunque dipendente, anche non adeguatamente formato).

 

Cassazione Lavoro - Sentenza n. 11278 del 16 maggio 2007
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE VIE DI CIRCOLAZIONE PER PEDONI E CARRELLI
Il signor G.M. ha subito infortunio sul lavoro l'11 febbraio 1999: è stato investito dal muletto guidato dal collega R.P. mentre percorreva a piedi l'interno dello stabilimento. Il Tribunale di Rovereto, in accoglimento della sua domanda, ritenuta la responsabilità esclusiva del datore di lavoro s.p.a. G.B.S. Group e del R., li ha condannati in solido a risarcire il danno differenziale del G. liquidato in Euro 144,512, oltre interessi legali e spese di lite.
La Corte d'Appello di Trento, con sentenza 4/16 settembre 2003 n. 429, in parziale accoglimento dell'appello dei soccombenti, ha ridotto il risarcimento ad Euro 115,610, ritenuto il concorso di colpa del G. nella misura del 20%, per avere attraversato con imprudenza la corsia percorsa dal muletto, fuori delle strisce pedonali.
Si Rileva che il nuovo D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 8, modificato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 33, in materia di circolazione dei mezzi all'interno dell'azienda, impone che le vie di circolazione debbano essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Dispone altresì che non vi siano interferenze con i lavoratori eventualmente operanti nelle vicinanze, sancendo il principio generale che impone a carico del datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, sia come pedoni che come conducenti dei veicoli, attraverso la predisposizione di una efficace opera complessiva di organizzazione delle vie di circolazione in modo da evitare interferenze a lavoratori e mezzi in circolazione e da consentire un accesso agevole sicuro. Si ricorda che il primo giudice ha accertato che l'azienda ha predisposto misure tali da salvaguardare la sicurezza dei lavoratori all'interno dello stabilimento (corsie riservate ai mezzi e delimitate da strisce gialle, utilizzo delle corsie a senso unico, predisposizione di strisce zebrate al fine di consentire il passaggio pedonale), ma che non si è mai curata, nè ha penalizzato, la condotta dei dipendenti abitualmente inosservante di tali misure

 

Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 12773 del 7 dicembre 2000

RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

Tale sentenza riguarda la condanna inflitta nei giudizi di merito, e confermata in sede di legittimità, al responsabile legale di una società di trasporti a responsabilità limitata, ritenuto colpevole di lesioni gravi ai danni di un autista che, per ricoprire il carico di un autocarro, era salito sulle forche di un carrello elevatore e si era fatto innalzare fino a circa 4 mt. da terra, e, scivolando, era caduto a terra essendo il carrello sprovvisto di qualsiasi mezzo di protezione.

La Cassazione conclude la propria motivazione aderendo agli argomenti della sentenza del 22 febbraio 2000 della Corte d’Appello di Brescia (oggetto del ricorso), e sottolinea che “pur ammettendo che vi sia stata da parte del ricorrente la predisposizione delle gabbie elevatrici da usarsi, nel senso che tali gabbie erano state fornite nei singoli piazzali e che il medesimo ne avesse raccomandata l’uso, egli non è esente da responsabilità, rimanendo a suo carico un obbligo di vigilanza circa il rispetto delle istruzioni impartite”.

Nella specie l’obbligo “non è stato certo rispettato, essendo stato accertato che l’uso dei muletti era ‘prassi normale’, tanto da essere stata direttamente riscontrata dal vigile sanitario nel corso di una sua successiva visita in loco”.

 

Le fonti normative

In queste poche righe apprendi da dove provengono parte di quanto ti ho esposto in queste pagine informative.

E' bene conoscere anche la fonte ... la legge ... potresti averne bisogno per approfondire le tue conoscenze o semplicemente conoscerne le singole parole ... punti e virgole comprese!

Quindi ... dicevo ... l’uso del carrello è regolamentato da precisi obblighi e specificatamente dal D. Lgs. n. 81/2008 agli articoli numero 36, 71, 73 ed ecco quanto riferisce il Legislatore:

Art. 36, comma 2 lettera a :
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

Art. 71, comma 7 lettera a :
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;

Art. 73, commi 1, 2, 3, 4, 5 :
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

 

 

 

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