|
Brixia Business Solutions
Esperti Formatori Qualificati, Certificati e Accreditati |
|
La circolazione corretta su stradepubbliche ed in aree private !Il Carrello non è un mezzo di trasporto nato per essere comunemente utilizzato su strade pubbliche. Infatti, il suo "ambiente naturale" si identifica perlopiù nei piazzali industriali, nelle aree di deposito e, comunque, in aree private ad esercizio delle attività imprenditoriali. Tuttavia, anche se in tempi ridotti o su percorsi limitati, il Carrello può essere oggetto di utilizzo anche su strade pubbliche: in tal caso è bene osservare le esatte procedure affinché si entri in possesso delle relative e necessarie autorizzazioni. Oltre alla "veicolazione" del carrello su strade pubbliche ... tratteremo anche la circolazione sulle aree private e parleremo, in prima battuta, delle linee di circolazione e di delimitazione degli spazi di manovra e di passaggio pedonale! Il carrello su strade pubbliche ...L'utilizzo del Carrello Elevatore è subordinato ad una serie di passaggi di ordine burocratico e tecnico: le note che seguono torneranno molto utili in merito!1. I riferimenti normativiI - D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (nuovo codice della strada) articoli 58 e 114; - D.p.r. 16/12/92 n. 495 (Reg. applicazione nuovo codice della strada). - D.m. 28/12/89 (Modalità e cautele per la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori trasportatori o trattori). L’articolo 114 del nuovo codice della strada richiama esplicitamente il rispetto e l’applicazione di norme stabilite da altri articoli dello stesso codice, in particolare per quanto concerne i limiti dimensionali e di massa nonché la procedura di targatura delle macchine operatrici.
2. Le definizioni La nozione di “carrello elevatore” è fornita dall’art. 58 del codice della strada il cui testo integrale vigente è riportato di seguito.
Art. 58 (Macchine operatrici) 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veico1i possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia esimili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente. 4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. Con tale definizione il legislatore ha associato i carrelli elevatori alle macchine operatrici e, pertanto, dovranno seguire tutte le procedure previste per ottenere l’autorizzazione a circolare sulla strada. Il codice della strada del 1959, all’art. 30, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, distingueva le macchine operatrici dai “carrelli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all’altro di una impresa industriale”.
3. Le esigenze di "veicolazione" su strade pubbliche Quando il carrello viene condotto su strada, e vedremo di seguito quali siano in tale ipotesi le norme da rispettare, il conducente deve essere in possesso di patente di guida. Possiamo dire che l’esigenza di transitare su strada pubblica nasce da tre necessità di operare da parte del1’utilizzatore: a) il carico e lo scarico da veicoli destinati al trasporto di merci che presentano dimensioni tali da non consentirgli di raggiungere le aree di proprietà delle aziende; b) il collegamento, con trasporto di materiale, tra due o più proprietà attraversate da strade pubbliche; c) lo spostamento del solo carrello con transito a percorrenza “illimitata” per raggiungere la sede di lavoro. Colui che, essendo proprietario di un carrello, ha necessità di usare lo stesso su strada pubblica per una qualsiasi delle azioni sopra indicate deve: - richiedere al costruttore la scheda tecnica; - richiedere il benestare all’ente proprietario della strada; - inoltrare al competente ufficio provinciale della M.C.T.C. la domanda per ottenere l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello. - attrezzare il carrello con proiettori anabbaglianti, dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse. L’autorizzazione per la circolazione saltuaria del carrello, della validità massima di un anno con possibilità di proroga, contiene tutte le caratteristiche del carrello, le condizioni, le cautele ed il percorso per il quale viene rilasciata; essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale.
E’ opportuno evidenziare inoltre che i carrelli in esame non sono soggetti alle prescrizioni del decreto 7 giugno 1988, n. 247, concernente la registrazione e la targatura delle macchine operatrici, mentre la saltuarietà della circolazione non esenta il proprietario dall’osservanza delle disposizioni della legge 24 dicembre 19969, n. 990 e successive modificazioni concernenti l’assicurazione obbligatoria RCA.
4. Cosa fare per essere ammessi alla circolazione Le ipotesi variano in funzione dell'omologazione o meno. Infatti:
Il Carrello Elevatore è omologato L’utilizzatore che intenda far circolare liberamente su strada pubblica (comunque a vuoto) il carrello deve rivolgersi al costruttore per conoscere se il modello nella sua disponibilità abbia ottenuto l’omologazione nazionale (conosciuta come “riconoscimento del tipo”). In caso positivo il proprietario dovrà acquisire dal costruttore la “dichiarazione di conformità”, che è un documento redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti attestante che il veicolo per il quale si richiede 1’immatricolazione è conforme al prototipo omologato. Il proprietario del veicolo deve quindi presentare istanza di immatricolazione del carrello indicando i propri dati anagrafici e di residenza ed allegando la dichiarazione di conformità e le ricevute comprovanti i versamenti previsti, all’Ufficio provinciale della M.C.T .C. competente territorialmente in riferimento al luogo di residenza.
Il Carrello Elevatore non è omologato Nell’ipotesi in cui il carrello non sia conforme al prototipo omologato deve essere sottoposto a collaudo singolo. In pratica è possibile ottenere l’omologazione di quel tipo di carrello che avviene solo se il veicolo rispetta le caratteristiche tecniche stabilite dal codice della strada. In caso contrario, se cioè il veicolo presenta caratteristiche tecniche diverse da quelle previste dai parametri imposti dalla legge, lo stesso dovrà essere immatricolato come macchina operatrice eccezionale.
5. Rischio sanzioni In assenza di autorizzazione o fuori dal percorso in essa stabilito, il carrello è soggetto alla normativa prevista per le macchine operatrici in virtù del fatto che, come più volte detto, il nuovo codice della strada, dettando una nuova classificazione dei veicoli, ha assimilato alle macchine operatrici i carrelli elevatori. L’articolo numero 114, comma 7, prevede che per le violazioni alle norme relative alle macchine operatrici sono applicabili le sanzioni riportate per le analoghe violazioni previste per le macchine agricole. L’articolo 266 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada stabilisce che le macchine agricole o complessi agricoli di cui all’art. 104, commi 7 e 8 (veicoli eccezionali), oltre alla documentazione autorizzativa per la circolazione su strada devono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla, ovviamente del tipo approvato dal Ministero dei trasporti. Il dispositivo di cui sopra, per espresso richiamo dell’art. 306, lettera “b”, del regolamento, deve essere installato anche sulle macchine operatrici e perciò sui carrelli. Per la circolazione su strada di un carrello sprovvisto di detto dispositivo supplementare a luce gialla, trova applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 104, comma 11.
Decreto 28 dicembre 1989 Modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori Articolo 1 1. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nel successivo articolo.
Articolo 2 1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello: a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonche le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l’eventuale massa rimorchiabile; b) deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione; c) deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione; d) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento; e) deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo. 2. I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h.
Articolo 3 1. L’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, al quale va rivolta domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto. 2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno e potrà essere prorogata con modalità che la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad emanare.
Articolo 4 1. I carrelli oggetto del presente decreto non sono soggetti alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 247.
... e su aree private!Spesso mi viene chiesto se è obbligatorio o meno effettuare la tracciatura per la "veicolazione" dei Carrelli Elevatori! Bene ... la risposta è affermativa ed è contenuta nelle norme relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro! Inoltre, tracciare le linee di percorso dei Carrelli Elevatori è anche un impegno di organizzazione aziendale! Decidere dove debbano essere collocate le pedane vuote e quelle con le merci è buona cosa ... così come buona cosa è dare la possibilità alle persone di veicolare con molti rischi in meno! Tracciare significa direzionare le manovre nei luoghi dove si possono effettuare manovre e nel contempo rendere libere queste zone di manovra! Non fate diventare la vostra struttura alla pari del mercato rionale dove vedi soltanto i teli delle "baracche" e che questi teli debbano diventare gli unici punti di riferimento! Ricordate che la vostra azienda non è l'Isola perduta di Capitan Muletto! Ma come effettuare una tracciatura idonea ai fini della sicurezza e tutela della salute delle persone (tra le quali anche i non dipendenti come, ad esempio, gli autisti esterni)? Ecco, allora, uno strumento di praticità immediata e che puoi utilizzare subito per la tua nuova "Sicurezza-Organizzazione" aziendale: poche righe ... ma belle e buone per come debbono servirti! 1. Delimitare sempre queste vie particolari di transito mediante segnaletica orizzontale tracciata sulle pavimentazioni. 2. Rispettare le seguenti dimensioni, consigliate per garantire una normale viabilità e consentire, altresì, manovre di sterzata in sicurezza: Vie a senso unico: larghezza del carrello o del carico trasportato (la più grande delle due), aumentata di un metro Vie a doppio senso di marcia: larghezza dei due carrelli o dei due carichi trasportati (la più grande tra le due), aumentata di 1,40 metri Altezza di passaggio della via di circolazione: altezza massima del carrello o del suo carico trasportabile, aumentata di una misura di sicurezza pari, almeno, a 30 centimetri. Nota: si ricorda che i carichi devono essere trasportati con le forche sollevate a non più di 20 centimetri dal suolo e che, qualora il passaggio sia destinato anche al transito di persone, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 3. Adottare dei comandi a distanza o degli appositi dispositivi di apertura automatica dei portoni e dei cancelli utilizzati frequentemente, al fine di evitare che i conducenti siano obbligati a scendere dai carrelli quando devono aprirli per transitarvi. 4. Prevedere delle zone sufficientemente dimensionate e segnalate, da identificare al di fuori delle aree di lavoro e di circolazione, destinate allo stazionamento dei carrelli trasportatori durante la ricarica degli accumulatori o le fermate temporanee, al fine di evitare interferenze negative sulla viabilità. 5. Proteggere con apposite strutture perimetrali solide e resistenti: • i quadri e gli armadi elettrici • i locali ad uso ufficio non presidiati in maniera continua • gli altri eventuali locali di riposo, di servizio, ecc. • interni ai reparti • le cornici laterali dei portoni di passaggio al fine di evitare investimenti di persone e danneggiamento di strutture |
>>
Vai alla Home
Page ...
puoi anche iscriverti e ricevere la Newsletter di Brixia
piena di contenuti interessanti per il tuo Business
Leggi la nostra informativa e presta attenzione
alla massima riservatezza che abbiamo dedicato per le tue informazioni
personali.
- Storia del Carrello Elevatore
- Carrellista è un'arte - La sicurezza dei Carrellisti - La tutela della tua salute
- Le norme da rispettare - Le sanzioni - Le sentenze dei tribunali - Le fonti normative
- Il Carrello su strade pubbliche - Circolazione su aree private
- Manuale Aggiornatissimo - Segnale Fuori Servizio - Segnale Carrelli Movimento - Segnale Area Infiammabile
- Atto di Conformità-Sicurezza - Elenco Incaricati Formati
Come "Diventi" Carrellista Abilitato ai sensi del Decreto Lgs. 81/2008 - Il nostro modo di Abilitare - Cosa attesta l'abilitazione? - Ecco perchè hai scelto Brixia - Formazione Garantita 100% - Per te siamo ...
|
Via Enrico Berlinguer
n. 5 – 84010 San Marzano Sul Sarno (Sa – Italia)
Tel et Fax
081 5186174
– 081 5187648 – Cp Mobile
389 6804697
Posta elettronica :
contatti@brixia.info
|
|