AREA FORMAZIONE, CRESCITA E SVILUPPO
La
mia opinione sulla formazione ?
Chi
sa qualcosa … ha meno
da imparare !
... e chi conosce le cose come
debbono essere fatte le fa nel giusto modo!
Le nostre attività si fondano sulle competenze che disponiamo:
ricordalo … teniamolo ben presente!
E’ assolutamente impensabile pensare di dirigere un’impresa, un
gruppo di lavoratori o di collaboratori, un ente associativo o qualsiasi
altra struttura se non sappiamo come muoverci! Possiamo considerarci dei tipi
giusti, con un giusto atteggiamento mentale, con un pensiero positivo ma quando si aprono dinanzi a te gli scenari
delle risposte … allora devi averle … diversamente … pafff! … cadiamo con tutte le conseguenze del caso!
E le competenze … come qualsiasi
altra abilità
… si acquisiscono e si perfezionano con lo studio e con l’esperienza!
Non esiste (laddove fosse mai esistito) il mercato di coloro che pensano
di aver successo soltanto avendo risorse finanziarie a disposizione: quanti colleghi o
concorrenti hai conosciuto che sono in disgrazia con le loro attività avendo
avuto un passato economico e finanziario ottimale? Ricorda bene i loro passi: ebbene si hanno
camminato … non erano fermi … ma in direzioni errate … seppur
di un centimetro!
Il nostro modo di interpretare la formazione è supportato dalla
convinzione che la vera formazione deve intendersi quale momento di vero
addestramento: sapere informazioni o notizie brillanti, che possono
costituire opportunità importantissime, se non utilizzate nel verso giusto …
non producono risultati sperati! Pertanto prediligiamo essere informativi e
pratici nel contempo ed il nostro motto è “saper fare
le cose apprese”!
Non è forse vero che la teoria senza la pratica … ?
Privacy … in Pratica
Tutto
ciò che ti è davvero utile
per la
sicurezza
dei tuoi dati personali !
Il titolo dice
tanto: pratica, ovvero, comprendere cosa fare
specificatamente per essere in regola con i tuoi clienti, con i tuoi
fornitori, i tuoi dipendenti e collaboratori, con tutti i soggetti che ti
rilasciano informazioni per la gestione della tua attività!
Ö
Quali dati devo tutelare
e come li posso utilizzare?
Ö
Chi devo tutelare e cosa
debbo fare per tale fine?
Ö
E quando i dati dei miei dipendenti escono
all’esterno, come debbo comportarmi?
Ö
Sono in regola con le strumentazioni elettroniche?
Ö
Cosa è
l’informativa e come posso efficacemente comunicarla?
Ö
Abbiamo un sito web! Cosa
debbo fare per essere in regola con la privacy?
Ö
Ho un impianto esterno di videosorveglianza:
cosa debbo fare per evitare sanzioni fino a 54.000
euro?
Ö
E per l’impianto che riprende aree
comuni, corridoi, depositi, aree di ricezione o segreteria?
Questo e tant’altro per apprendere gli strumenti utili per la gestione della Tua
privacy. E mentre partecipi … seduto … comodo …
avverti una sensazione di benessere e di crescita, in quanto sarai
soddisfatto e sollevato da una serie di dubbi che, fino a quel momento, ti
avevano dato preoccupazioni continue! Sarà passato!
E quanto hai messo a conoscenza … di privacy … ai tuoi dipendenti
e collaboratori? Ricorda, bisogna istruirli e di conseguenza debbono sapere … anche loro … come comportarsi per
garantire massima riservatezza e tutela.
Formazione R.L.S. : Corso Base e Aggiornamenti
La
conoscenza utile e la sua applicazione: ecco ciò di cui hanno necessità i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (in breve R.L.S.) è
una figura obbligatoria ai sensi di legge e, precisamente, dettata
dall'articolo 47 del Testo Unico Sicurezza Lavoro di cui al D.Lgs. n.
81/2008.
Le
aziende, quindi, sono obbligate a nominare questa figura: in caso di assenza
di nomina, la stessa viene sostituita dal R.L.S.T. che è un "R.L.S.
Professionista Territoriale" che si occuperà di questo compito che, non
essendo lavoratore dell'impresa, costerà un importo annuo che dovrà essere
versato dal datore di lavoro ad uno specifico fondo.
Inoltre, la mancata nomina e comunicazione all'Inail del nominativo del
R.L.S. nei modi disciplinati dallo stesso Inail, comporta sanzioni di natura
pecuniaria sia per il datore di lavoro che per il dirigente.
Sempre la legge dispone che il R.L.S. sia oggetto di un percorso formativo
pari a 32 ore e le spese sono a carico del Datore di Lavoro.
Per quali motivi è indispensabile la nomina?
La
nomina avviene per espressione del diritto di rappresentanza della classe
dei lavoratori per quanto concerne gli adempimenti in materia di sicurezza e
salute sul lavoro.
I
lavoratori si riuniscono ed eleggono il loro "portavoce della sicurezza":
l'obiettivo è quello di creare una parità in termini di vedute delle parti
(datori di lavoro e lavoratori, appunto).
Sempre il R.L.S. partecipa al "tavolo della sicurezza" ed il datore di
lavoro, in molti casi, lo deve coinvolgere per consultarlo in merito ad
alcuni specifici adempimenti come, ad esempio:
-
durante la riunione periodica che deve essere convocata annualmente
- in
fase di organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del testo 81
-
circa la designazione del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente
-
per designare gli addetti prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso
- in
merito alla valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa
La
nomina risulta indispensabile in quanto rappresenta la parte oggetto di
tutela, ovvero, i lavoratori: ecco perchè è proprio il Rappresentante dei
Lavoratori che viene consultato per le nomine delle restanti figure.
Il
Corso Base (32 ore) e gli Aggiornamenti Annuali (4 o 8 ore)
Il
Corso Base, dalla durata minima di 32 ore, è idoneo per quei lavoratori che
debbono svolgere le funzioni di R.L.S. e che non hanno mai in precedenza
partecipato a questo corso.
I
Corsi di Aggiornamento, invece, sono diretti ai R.L.S. che debbono
obbligatoriamente aggiornarsi per esplicita richiesta normativa (articolo 37
del D.Lgs. 81/2008).
In
particolare, i corsi di aggiornamento, hanno una durata (in termini di ore
di frequenza) che varia a seconda dei lavoratori presenti nell'unità
produttiva: se le unità raggiungono un numero superiore a 50, il corso deve
avere una frequenza minima pari ad 8 ore formative; diversamente, per le
unità produttive che hanno un numero di lavoratori non superiori a 50 unità,
l'aggiornamento è pari a minimo 4 ore di frequenza formativa.
La
programmazione dei percorsi di formazione deriva dal fatto che il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere ben preparato per
affrontare i compiti per i quali è stato eletto dai suoi colleghi!
Durante i corsi si tratteranno una serie di materie utili ed efficaci per lo
svolgimento dell'incarico e, in sintesi, le argomentazioni saranno le
seguenti:
-
principi della legge sicurezza ed evoluzione normativa
-
aspetti generali del nuovo testo sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008)
- i
lavoratori ed i soggetti equiparati
- i
soggetti coinvolti e l'analisi dei diritti e dei doveri di ciascuno
- la
sorveglianza sanitaria
- la
valutazione dei rischi, il documento di valutazione, le misure di tutela
- i
rischi specifici e le misure di emergenza
- i
dispositivi di protezione individuale e collettivi
- i
dispositivi di sicurezza delle attrezzature e le direttive comunitarie
- il
R.L.S., il R.L.S.T e il Rappresentante di Sito Produttivo
- la
nomina, la comunicazione all'Inail, i doveri ed i compiti
-
il compito specifico della consultazione
-
comunicazioni e documentazione: redazione e conservazione
-
l'efficacia della comunicazione aziendale per una maggiore sicurezza
L'attestato di frequenza e il libretto del cittadino
Ogni
R.L.S. partecipante, dopo verifica dell'apprendimento, l'Attestato di
Frequenza (numerato progressivamente e con bollino olografato attestante la
sua unicità). In allegato anche il libretto del cittadino sempre per quanto
dettato dalla legge vigente.
L'attestato costituisce prova giuridica ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di formazione. Ha validità sull'intero territorio nazionale in
quanto il programma viene elaborato e svolto in collaborazione con gli
Organismi Paritetici (D.Lgs. 81/2008 articolo 37 comma 12).
Patentino
Carrellisti
Quanto
sei certo di non avere
dubbi
sulle
conoscenze e competenze
dei tuoi Lavoratori ?
Il Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, dettato dal D.Lgs. 81/2008 nella versione aggiornata, ri-conferma
l’obbligo, da parte delle imprese, di formare adeguatamente i dipendenti
circa l’utilizzo del carrello
elevatore.
Il carrello è
un mezzo idoneo alla movimentazione meccanica dei carichi: quindi soltanto
operatori formati, informati ed addestrati possono utilizzarlo.
E’ importante evidenziare anche che il carrello elevatore è un
mezzo di trasporto e come tale è soggetto alla disciplina del codice della
strada, soltanto che, non essendo munito di targa, non può veicolare
nelle strade pubbliche ... tranne eccezioni alle quali rimandiamo
approfondimenti nella sezione "Infocarrelli".
La normativa sull’utilizzo del muletto pone
essenzialmente due vincoli: bisogna aver raggiunto la maggiore età e
ricevere un’adeguata formazione, informazione ed addestramento.
Quindi:
o hai i requisiti o NON puoi assolutamente guidare il carrello elevatore:
tutto qui e senza eccezioni!
Permettetemi di ri-badire il concetto di adeguata
formazione per la quale abbiamo apposto il dovuto accento a
beneficio degli operatori stessi.
Per adeguata formazione si intendono
tutte le attività per le quali si esplicano i concetti teorici e pratici al
fine di utilizzare il carrello elevatore nei modi legittimi e sicuri – per sé
e per gli altri!
E’ importante, chiaramente, avere quale docente una persona in
grado di espletare tale incarico e per questo motivo
abbiamo assolutamente NON considerato persone prive di qualificata esperienza
nel settore dei carrelli elevatori.
Le attività formative proposte, infatti, vengono
tenute appunto da persone con pluriennale esperienza nel campo
dell’assistenza, manutenzione e vendita di carrelli elevatori: persone quindi
idoneamente capaci di impartire le giuste attività formative ed informative
in quanto profondi conoscitori del carrello elevatore stesso. E in più, qualificati quali istruttori idonei!
Cosa impariamo
da questo evento
Conoscere efficacemente il carrello elevatore, secondo la normativa in
vigore, significa possedere le
informazioni in materia di sicurezza, comprendere i rischi per un negligente
o non consapevole utilizzo, acquisire le informazioni di preparazione del
carrello prima di utilizzarlo, sapere come muovere senza rischi i carichi,
conoscere il carrello in modo tale da poterlo gestire con la padronanza
giusta e tipica di colui che deve lavorare con un
carrello elevatore in massima sicurezza!
Al termine dell’attività formative ed
informative i partecipanti dovranno superare un test che attesta la
piena comprensione dell’utilizzo corretto e sicuro del carrello
elevatore. Inoltre, a prova della regolare partecipazione,
ti rilasciamo: Attestato di partecipazione al corso in regola con quanto
previsto dal Nuovo Testo Unico, Manuale
d’uso del carrello elevatore, Card
Personale con indicazione dei dati dell’impresa e dell’operatore,
oramai idoneo all’utilizzo del carrello elevatore e Attestato utile all’impresa circa il sostenimento delle
attività formative ed informative ai propri operatori richieste dalla
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Carropontisti abilitati si diventa
Come qualificarsi ... per poterlo utilizzare!
Le attività di movimentazione dei carichi con “carroponti”
sono costantemente sotto la lente di verifica degli organi ispettivi che
hanno il compito di tutelare la sicurezza dei lavoratori tanto che, il
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, di cui
al D. Lgs. n. 81/2008, ha ribadito l’obbligo, da parte dei Datori di
Lavoro, di formare ed informare i lavoratori circa l’utilizzo
sicuro e corretto di queste attrezzature di lavoro.
Un obbligo sostanziale, non formale, dettato dagli Articoli 36, 37,
71 e 73 del Testo Unico stesso … un obbligo che, inosservato, dà luogo alla
chiusura immediata dell’attività di qualsiasi struttura operativa.
Questo genere di attrezzature rappresentano una forza di utilità
immensa, ma devono essere utilizzate con la massima prudenza, con la massima
attenzione: le conoscenze dei lavoratori sono davvero minime ed i rischi
sono altissimi e questo è il problema che risolviamo.
Cosa significa Formazione "Adeguata e Specifica"?
Sono termini con un valore altamente significativo: devi
saper far utilizzare lo strumento con le giuste conoscenze in tema di
sicurezza … devi far apprendere le manovre corrette per evitare danni … hai
l’obbligo di rendere consapevoli i rischi che spesso sono sottovalutati!
Utilizzare un carroponte può sembrare un gioco da ragazzi e la
novità è che ... è un gioco da ragazzi … se sai come muovere i carichi, se
conosci i meccanismi dell’anti-pendolamento, se sei in grado di comprendere
i modi per imbracare al meglio il peso che devi movimentare.
In realtà potrebbe sembrare davvero facile, con un telecomando,
prelevare un carico, spostarlo nella tua area di lavoro e depositarlo in una
certa zona, ma le condizioni di sicurezza totale dipendono soprattutto da
una serie di fattori che nulla hanno a che fare con il telecomando:
tantissimi rischi, infatti, vengono eliminati molto prima e questo è un
enorme vantaggio per chi lavora, per la tua sicurezza e tranquillità!
Conoscere i rischi significa evitarli, significa fare un qualcosina
prima che ne avvenga un’altra: e la differenza è enorme!
Il Carroponte poi ha un rischio che una volta accaduto può generare
danni importanti!
Infatti, un conto è che cada una cassa vuota dall’alto … un’altro è
che cada una cassa piena: pensi davvero che l’impatto sia simile?
Ecco perché bisogna valutare anche la portata, la struttura su cui
viene poggiato l’attrezzo, la sua manutenzione, le pulegge, il paranco e le
funi!
Noi conosciamo i rischi e le misure ed abbiamo l’obbligo di proporci
per chi vuole conoscerle: ecco perché pensiamo di poter
essere una valida opportunità
da decidere di scegliere!
Cosa offriamo per diventare Carropontisti
L’utilizzo e la manovra del Carroponte e della Gru è consentita
soltanto ai lavoratori che sono stati adeguatamente e specificatamente
formati: questo è lo standard di carropontista … l’unico standard
professionale per poterlo utilizzare legalmente.
L’attività che rivolgiamo alla clientela, intesa all’ottenimento dei
requisiti per poter utilizzare questo mezzo, si identifica in un momento
formativo della durata complessiva di circa quattro ore.
In questo tempo impartiamo ai vostri lavoratori, supportati da
nostre strutture multimediali, tutte le informazioni circa la gestione per
un utilizzo corretto e sicuro di questo portentoso strumento di lavoro.
Ad una parte introduttiva video fa seguito una dettagliata
delucidazione delle manovre corrette e delle verifiche da effettuarsi prima
e dopo l’utilizzo del mezzo.
Un’attenta e mirata analisi del rischio, poi, porta l’operatore in
uno stato di forte consapevolezza circa i rischi che possono
incombere per un incauto e negligente utilizzo del carroponte!
Rischi di natura patrimoniale ma, ahimé, anche rischi di natura
fisica!
Cosa attesta la realizzata formazione?
Al termine della lezione viene distribuito un breve questionario di
verifica che ciascuno degli operatori deve compilare.
Ad esisto positivo riscontrato, l’Operatore consegue il “Titolo
Abilitativo” (Patentino Carropontista) indispensabile per l’utilizzo del
mezzo!
Inoltre, oltre all’attestato … una card comprensiva di foto in
formato tessera che deve essere esibita durante le normali attività
lavorative.
Ai Clienti, poi, rilasciamo un attestato nel quale si identificano
gli estremi dei lavoratori, le attività svolte ed i luoghi ed orari delle
lezioni svolte.
Quest’ultima è la documentazione che i clienti devono conservare
gelosamente negli “incartamenti” in materia di sicurezza sul lavoro ed
esibita a richiesta degli organi d’ispezione!
Lavori costantemente con l'ausilio
di
strumentazioni informatiche?
Allora sei un Videoterminalista e come
tale devi essere debitamente formato!
Un aspetto che tenevamo a cuore era quello di predisporre una serie
di risorse, in materia di sicurezza lavoro, in favore di
coloro che operano dietro le scrivanie: perlopiù impiegati, dirigenti,
responsabili d’ufficio o d’area, ma anche professionisti ed imprenditori di
qualsiasi settore!
Negli ultimi decenni il lavoro burocratico-amministrativo, all’interno delle
strutture, è validamente supportato dagli strumenti informatici, sostituendo
la vecchia metodologia di elaborazione delle informazioni che era
improntata, quasi esclusivamente, sulla compilazione di schede e registri in
modalità manuale.
Di questa evoluzione tecnologica se ne è reso conto anche il Governo e da
qui la preoccupazione di stabilire concetti guida in favore della sicurezza
e della salute di questa particolare classe lavorativa.
Come spesso evidenziato nelle nostre informative, il concetto di salute e
sicurezza è esteso a tutte le attività lavorative ed è in funzione alla
specificità delle attività svolte!
E
per quanto possano sembrare leggere, le attività impiegatizie sono pesanti
sotto taluni aspetti sia di natura fisica che di natura mentale!
Ecco allora, per chi utilizza queste attrezzature di lavoro, che sono state
diramate delle vere e proprie disposizioni normative al fine di prevenire
danni derivanti dall’attività di lavoratore con apparecchiature
videoterminali!
Questo genere di attività lavorativa, col tempo, può diminuire la capacità
fisica-mentale del lavoratore e questo concetto viene largamente supportato
da specifici studi scientifici.
Ora, è mia intenzione introdurre le basi informative in favore di questa
classe con l’obiettivo, solito, di fornirvi di risorse utili e pratiche …
quelle che servono alla gestione corretta lavorativa.
E
per informazioni … siamo sempre disponibili!
Campo di applicazione della normativa (art. 172 DLgs 81/2008)
Il
legislatore, nell’aggiornamento dell’elenco delle attività lavorative che
devono essere sottoposte a tutela sanitaria per rischi specifici, ha
ritenuto opportuno inserire, tra queste, anche le attività lavorative che
comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali .
Ai
fini di una semplificazione attuativa ed una più precisa individuazione dei
lavoratori rientranti nel campo applicativo, per esclusione, lo stesso
legislatore ha ritenuto opportuno fornire un elenco di attività che pur
utilizzando strumenti di visualizzazione dati, non devono essere sottoposte
a tutela obbligatoria. Infatti, non sono applicabili le norme contenute nel
D.Lgs 81/2008 ai lavoratori addetti:
a)
ai posti guida di veicoli o macchine
b)
ai sistemi informatici montati a bordo di mezzi di trasporto
c)
ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da
parte del pubblico
d)
alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o
delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura
e)
alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Per
visualizzare i dati sullo schermo è oggi utilizzata la tecnologia del tubo a
raggi catodici (la stessa tecnologia dello schermo televisivo) o dello
schermo a cristalli liquidi.
La
versione a cristalli liquidi, per lo più utilizzata nei sistemi portatili,
ha quasi del tutto soppiantato la vecchia tecnologia catodica anche per
evidenti motivi che consentono una migliore ottimizzazione degli spazi.
Nella definizione di videoterminale, inoltre, il legislatore ha volutamente
teso a sottolineare la parità normativa sia tra le due differenti tipologia
di schermo (cristalli liquidi e catodici), e sia tra il tipo di
visualizzazione ottenuta, ovvero di immagini o di dati alfanumerici.
I
requisiti ed i limiti per i quali la normativa conferisce la denominazione
di lavoratore addetto al videoterminale sono:
-
utilizzo di una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale;
-
utilizzo per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di 15
minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale, o
cambiamenti di attività;
-
sono escluse dalle pause le interruzioni all’inizio ed al termine del
lavoro;
-
nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi tecnici
di attesa della risposta da parte del sistema elettronico che devono
essere considerati tempi di lavoro effettivo.
Nelle strutture in genere, da quanto enunciato, ricadono nel campo di
applicazione del Titolo VII
del D.L.gs 81/2008, quei lavoratori che svolgono attività
tecnico-amministrativa
negli uffici con l’ausilio di videoterminali nei termini così definiti.
Nel
contempo si intendono videoterminalisti anche quei soggetti che, pur non
operando in ambienti amministrativi, operano costantemente con le anzidette
attrezzature: è il caso di addetti alla produzione che effettuano il
controllo degli impianti con l’ausilio di strumentazioni informatiche munite
di videoterminali.
Come possiamo esservi utili
La
nostra struttura organizza corsi per operatori videoterminalisti della
durata complessiva di circa 2 ore e 30 minuti.
Gli
obiettivi che conseguiremo sono legati strettamente ai disposti normativi
discendenti dal DLgs 81/2008 ed in particolare le nozioni tratteranno:
-
la conoscenza dei rischi legati alla vista ed agli occhi
-
i problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale
-
le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
-
le misure appropriate per ovviare ai rischi
-
la predisposizione delle attrezzature e delle postazioni di lavoro
-
l’utilizzo delle apparecchiature portatili
-
i rischi elettro-magnetici
-
esercizi fisici ed oculari atti a prevenire disturbi
-
il corretto posizionamento delle attrezzature sul piano di lavoro
-
la gestione di una sana illuminazione ambientale
-
condizioni per un favorevole microclima
-
l’organizzazione degli spazi lavorativi
-
il mantenimento di accettabili livelli di rumore
-
la riduzione del rischio radiazioni
Come
organizziamo gli eventi
Le
attività formative ed informative vengono così organizzate:
Risorse Umane
Corpo docente con esperienza comunicativa e didattica nell’ambito della
disciplina legata alle attività formative ed informative in tema di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le suddette figure sono iscritte, a
garanzia della clientela, nell’Albo Nazionale dei Formatori sulla Sicurezza.
Risorse Didattiche
Il
materiale formativo ed informativo, di alto contenuto qualitativo, si
comprende in:
-Manuale per un uso corretto e sicuro delle attrezzature videoterminali
-Filmato video alta risoluzione grafica
-Scheda di valutazione delle attività apprese: i corsisti compileranno un
modello di valutazione a conferma delle nozioni apprese durante la lezione.
Questo documento verrà consegnato in copia ad ogni corsista, al fine di
esibirlo agli Organi Ispettivi in caso di controlli.
Esercitazioni
Al
termine delle lezioni uno spazio è dedicato all’applicazione fisica degli
esercizi atti a predire danni alla salute. In particolare, in questa fase,
verranno effettuati praticamente attività motorie e di movimenti del bulbo
oculare.
Le sanzioni per mancata formazione ed informazione
Ai
sensi dell’articolo 177 del Testo Unico, i Datori di Lavoro hanno l’obbligo
di impartire informazioni ed effettuare attività di formazione in favore dei
soggetti che lavorano con attrezzature videoterminali, pena la comminazione
di sanzioni amministrative (fino a 10.000 euro) o sanzioni di natura penale
che possono comportare una pena fino a sei mesi di reclusione.
Cosa attesterà l’avvenuta formazione ed informazione
Le
attività formative ed informative di Brixia vengono certificate: ad ogni
partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione a cui si allega
copia della scheda di valutazione.
Detta documentazione dovrà essere conservata negli atti relativi al piano di
sicurezza adottato da ogni singola struttura.
Come
funzionano le vendite ?
Penso
che la mia attività sia nata per
ottenere la stessa cosa che tu desideri
fortemente: profitti … tanti profitti !!!
Ti dico subito una cosa importante per farti comprendere cosa
veramente è la “vera vendita”: a qualcuno piace ciò che tu vendi e lui stesso
acquista!
Hai idee diverse? Bene … allora questa sezione fa proprio al caso
tuo!
Mio Signore! … dirai … ma io vendo anche
a persone a cui non piacciono le cose che vendo … soltanto che gliele faccio
acquistare!
Benissimo … così avrai il peggiore dei Clienti che possa esistere: il “Signor Solounavolta”.
E’ un tipo particolare che va in giro a raccontare che tu non sei
un buon venditore a danno della tua immagine: non dice
che tu vendi prodotti scadenti … ma gli hai fatto venire quasi sicuramente il
rimorso e allora … chi ci viene più da te col portafogli in mano?
Certo … può darsi che tu sia l’unico
nella vendita di quel genere di articolo e quindi non potrà far a meno di te!
Se ti piace questa vendita … continua … lotterai con la
concorrenza che verrà e non esisterà prezzo … nemmeno il più basso … che ti
possa far aggiudicare la vendita! Mai sentita la:
voglio morir di fame piuttosto che … ? Dice tutto!
La vendita non è soltanto il momento dello scambio (i tuoi
prodotti ed i miei soldini!) … è un momento molto più
ampio che parte dalla prima comunicazione fino alla morte: ricorda queste
cosine …
Ora,
credo sia chiaro il mio concetto di formazione: quando uno
entra nel negozio … ha interesse per quello che vendo … in quanto
ho ciò che lui desidera!
Sono poche le probabilità di perdere il Cliente: te le giochi
tutte?
Pensi di voler vendere di più in quanto il tuo impegno merita
maggiori profitti e che con questi ti senti davvero realizzato?
Ora, hai scoperto chi può aiutarti … basta contattarci!
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