Il Muletto: storia, obblighi, come si diventa Carrellista

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Il Muletto: storia, obblighi, come si diventa Carrellista

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Disponibilità, prontezza ... pensiamo che siano elementi essenziali che rendono le persone soddisfatte in pieno.
In più, l'esperienza acquisita grazie alla nostra clientela, ci porta ad essere consapevoli che le persone non vogliono soltanto essere servite ... ma voglio semplicemente esser servite al meglio: su queste basi si fonda la nostra missione ... affinché le aspettative di tutti vengano realizzate!
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I programmi di Informazione, Formazione ed Addestramento che offriamo si rivolgono ad una vasta categoria di lavoratori.
In aggiunta, gli eventi, sono puntati al "saper fare le cose": ecco perchè pensiamo che la formazione deve avere un forte contenuto pratico.
I lavoratori non sono sciocchi ... sono soltanto abituati a lavorare in un certo modo, a volte davvero molto rischioso. Basta giusto quel poco, per vederli efficienti e sicuri durante il proprio lavoro.

Per Aumentare la Produttività
Migliorare l'efficacia personale e di conseguenza la propria produttività e quella delle persone che eventualmente compongono il tuo team di lavoro, è una questione che non deve assolutamente sfuggrti. Le sorti della vita, professionale e personale che sia, sono nelle tue sole mani, è una tua responsabilità precisa. Bisogna soltanto capire come funziona il nostro cervello e sfruttarlo a nostro completo beneficio! In questa pagina ti offro informazioni più complete.

Risorse a tua disposizione
Nell'Area Risorse di Brixia mettiamo a disposizione di tutti preziose guide, liste, documenti, ma anche altre risorse di facile e pratico utilizzo.
Sono trasferibili per come volete (nessuna autorizzazione dovrà esserci richiesta per la loro divulgazione, senza eccezioni!)
Cerca, scarica e fai uso di quanto c'è di buono per te!
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Infocarrelli: spazio dedicato ai Carrellisti e Mulettisti
Il Carrello Elevatore, comunemente definito anche Muletto, è un mezzo di lavoro molto diffuso negli ambienti lavorativi. Per questa ragione i costruttori si avvicinano, con l'aiuto delle più avanzate tecnologie, ad un concetto di "massima sicurezza".
I Carrelli Elevatori sono progettati e fabbricati con criteri di massima garanzia. Ma, nel bene o nel male, vengono manovrati da noi esseri umani. Ecco perché il mezzo è pericoloso: non tanto per come viene progettato e costruito, bensì per come viene maldestramente utilizzato o curato.
E  allora, cosa dobbiamo conoscere per renderci effettivamente conto dei rischi lavorativi durante l'uso di questo portentoso mezzo?
E, ancora, come dobbiamo comportarci per lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza a tutela della nostra salute, ma anche di altre persone?
La sottile e, talvolta, malefica differenza sta in una sola frase: devi saper fare al meglio il tuo lavoro da carrellista. Tutto qui, semplicemente!
Cosa c'è di interessante in questa sezione?
All'interno di questa nostra area troverai una serie di informazioni utili alla tuo lavoro e alla tua sicurezza.
Una serie di strumenti che ti trasformeranno da semplice operatore di muletto a "Operatore Carrellista Abilitato" (termine attribuito a coloro che possono utilizzare il Carrello Elevatore, avendo ricevuto un'idonea, adeguata, qualificata e certificata formazione, ai sensi del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro in vigore).
P.S. ... Non riteniamo questo spazio informativo chiuso. Anzi, bisogna ampliarlo per una migliore sicurezza. Sono validi, quindi, i tuoi personali suggerimenti e anche le tue esperienze (perché non ce le comunichi a vantaggio della nostra comunità?).
P.P.S. ... In questo spazio ti dedichiamo molte risorse ma, soprattutto, tante soluzioni, subito pronte per il tuo lavoro col muletto. Approfittane subito per essere in regola e più sicuro. Non pensi che tutto ciò possa essere di forte aiuto anche ai tuoi colleghi?
Ti ringrazio e ti sono grato per la tua visita. Hai dimostrato un forte senso di responsabilità e di impegno, verso te stesso e verso altre persone!
Francesco Tortora
Ottime risorse per una guida sicura del Muletto
  • Guida Operatori Carrellisti (aggiornatissima) … qui c’è tanto lavoro di Brixia con un’ottica molto diversa dagli altri manuali. Scritto utilizzando un linguaggio pratico per essere appreso facilmente da chiunque lavori o dovrà condurre il muletto. Stampate più copie … consegnatene una a ciascun operatore. Fate rendere conto a tutti dell’importanza di sapere come utilizzare il carrello in sicurezza. E ditegli che qualcuno a casa lo aspetta. La distribuzione avviene a titolo gratuito in quanto la salute e l’incolumità fisica di un soggetto non equivale ad una modesta somma di denaro. Ma soprattutto, diffondetelo!
  • Modello Segnaletica Carrelli in Movimento … molta attenzione deve essere posta anche da coloro che transitano nelle aree ove avviene la movimentazione dei carichi col carrello elevatore. Prendete il modello … stampatelo su carta di color giallo … plastificate il modulo per preservarlo dal tempo. E affiggetelo a più non posso in prossimità delle aree particolarmente pericolose (piazzali, aree di manovra, etc.).
  • Modello Segnaletica Carrelli Fuori Servizio … i carrelli elevatori non efficienti (e, quindi non idonei) non possono essere assolutamente utilizzati. Pertanto, dobbiamo avvisare questa specifica situazione di pericolo. Quindi, ai fini della tutela della sicurezza, è obbligatorio apporre questo cartello in modo ben visibile. Magari legandolo al volante del mezzo. E levate anche le chiavi, vi raccomando!
  • Codice 104 … uno strumento utile per apprendere nuove abitudini lavorative nel rispetto della tua sicurezza e di altre persone. Scritto col solito taglio pratico per una lettura fluida, preziosa ed interessante.
  • Lista di Verifica Carrelli Elevatori … il muletto è sicuro soltanto quando tutto nel suo insieme è sicuro. Abbiamo voluto inserire questa utile lista per facilitare il compito dei Carrellisti. Ma è altrettanto interessante (ed utile) per le persone che si interessano della manutenzione del muletto.
  • Guida Informativa Carrellisti ASL di Frosinone … questa è una risorsa fondamentale per tutti gli Operatori di Carrello Elevatore con conducente a bordo. Particolari ringraziamenti ai Tecnici dell'ASL per l'indicazione del nostro nominativo fra le note della bibliografia dell'opera informativa. È un documento incredibilmente utile, fatene un'attenta lettura. Mettete in pratica ogni suggerimento proposto, diventerete più consapevoli e maggiormente capaci.
  • Riflessioni da Carrellisti … una serie di punti esplosi per favorire le condizioni di sicurezza per chi fa uso di queste attrezzature. La breve guida viene completata da riferimenti normativi e di altri aspetti di natura tecnica.

Conosci il Muletto?
da Wikipedia, libreria enciclopedica online
Il carrello elevatore (colloquialmente chiamato anche muletto) è un mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.
La Storia del Muletto e del Carrello Elevatore
La nascita del carrello elevatore viene fatta risalire agli anni '20, grazie all'inventore statunitense Eugene Clark e il nome del marchio ad esso collegato è stato in varie parti del mondo e per lungo tempo un sinonimo di questo mezzo d'opera.
La sua diffusione è stata naturalmente collegata direttamente alla diffusione dell'uso del pallet avvenuto alla fine della seconda guerra mondiale. Altrettanto notevoli sono state le evoluzioni nel corso degli anni con l'applicazione delle più moderne tecnologie, sia nel campo delle prestazioni, sia in quello del comfort e dell'ergonomia per i conducenti, sia nel campo della sicurezza.
Sono ad esempio di epoca recente l'applicazione di una cabina di protezione per l'abitacolo del conducente, così come l'abolizione del cambio manuale a favore della trasmissione automatica, l'utilizzazione del servosterzo e le applicazioni dell'elettronica in grado di sovrintendere alle operazioni principali.
Al giorno d'oggi sono attive molte aziende costruttrici di questo tipo di mezzo. Molte sono realtà operanti in ambito locale, mentre sul mercato mondiale il massimo costruttore è la nipponica Toyota.
In ambito italiano vanno citati i tre marchi storici Fiat-OM, Cesab e Lugli, mentre oggi sono piuttosto diffusi anche altri carrelli elevatori di fabbricazione europea, come quella tedesca di società come Still, Linde (ora raccolte assieme ad OM all'interno del Gruppo KION di recente creazione) e Jungheinrich, o come quella svedese di società come BT (ora di proprietà Toyota) e Atlet (acquisita poi da Nissan). Anche Mitsubishi e Caterpillar figurano tra i primi cinque costruttori mondiali.

Ecco uno dei primi modelli di muletto carrello elevatore
Nella foto un modello della fine degli anni '40, dove la sicurezza non era una priorità. Notate, infatti, la mancanza della gabbia di protezione col rischio di incidenti causati da materiali cadenti dall'alto durante le manovre di carico e scarico. Ma anche per la mancata protezione del conducente in caso di rovesciamento per perdita della stabilità (la cintura dov'era?).

Descrizione generale della versione base del muletto
La sua versione base può essere a 3 o 4 ruote a seconda dell'utilizzo. Normalmente dotato di tre ruote per manovre in spazi ristretti. Quattro ruote, invece, per gli utilizzi più gravosi e per manovre in aree più ampie. Il muletto è dotato di due bracci anteriori paralleli in metallo (le cosiddette forche). Le forche permettono la presa e la movimentazione dei carichi favorendo così un veloce e sicuro movimento di grosse quantità di merci. In commercio ne esistono innumerevoli tipi, differenziati tra loro sia per il tipo di motorizzazione, sia per la capacità di sollevamento in termini di peso, altezza e volume.
Le tipologie di muletto dove è obbligatorio il patentino
Riportiamo la classificazione tradizionale delle tipologie di muletti:
  • Carrello elevatore a forche ricoprenti
  • Carrello elevatore controbilanciato
  • Carrello retrattile
  • Carrello commissionatore
  • Carrello trilaterale
  • Carrello combinato
  • Carrello laterale
Il muletto, può oltremodo essere dotato di capacità specifiche, come quella di traslazione laterale del carico o quella di brandeggio. Può avere, in alternativa alle normali forche, delle attrezzature specifiche per la movimentazione di particolari unità di carico, quali rotoli e/o bobine (lamine di metallo, carta, tessuti, ecc.) o le merci liquide in fusti o gli elettrodomestici o quant'altro.
Altre versioni specifiche di larga diffusione sono quelle che consentono l'elevazione di interi container anche di peso e volumi considerevoli. Spesso vengono inseriti nella categoria dei carrelli industriali anche i transpallets, attrezzature di ingombro molto minore, con funzionamento parziale manuale e sprovviste di cabina di guida. Questi possono essere condotti a piedi o a bordo su apposite pedane.

Configurazione del Carrello Elevatore controbilanciato
Il propulsore del veicolo, indipendentemente dall'alimentazione e dal tipo è sempre posto sul retro del mezzo. Così come l'eventuale batteria, riuscendo in questo modo a bilanciare lo spostamento del baricentro verso l'avantreno causato dal carico sollevato. Nel caso di motori elettrici gran parte del contrappeso necessario (detta anche zavorra) viene fornito appunto dall'accumulatore di energia. In altri casi si provvede all'installazione di opportuno carico sul retro del veicolo che funge sempre da contrappeso.
Gli pneumatici, soprattutto negli usi in luoghi chiusi e con terreni perfettamente pianeggianti, sono spesso pieni e sprovvisti di camera d'aria, sia per motivi di consumo più lento. Ma finanche per evitare pericoli nel caso di improvvisi scoppi o di eccessiva compressione con i carichi non perfettamente bilanciati.
Nella sua conformazione tipo il conducente è protetto da una telaio metallico a protezione da carichi eventualmente in caduta dall'alto e dai pericoli causati da un eventuale ribaltamento del mezzo. Per gli usi all'esterno l'abitacolo è spesso chiuso con cristalli per proteggere l'operatore dagli agenti atmosferici. Per ragioni di sicurezza sono solitamente montati sul tetto indicatori lampeggianti di colore arancione, nonché avvisatori acustici che segnalano l'inserimento della retromarcia del mezzo.
I carrelli moderni sono provvisti di variazione automatica della velocità, di conseguenza il movimento viene comandato in assenza del pedale della frizione. Il conducente ha a disposizione solamente i pedali dell'acceleratore ed eventualmente quello del freno, quando non è anche quest'ultimo automatico.
Di fronte a se il manovratore ha una serie di leve che comandano il sollevamento, sempre presente, e le altre eventuali funzioni idrauliche opzionali quali lo spostamento del carico lateralmente (traslazione) o longitudinalmente (brandeggio) e l'allargamento/stringimento delle forche.
Naturalmente nella cabina di guida è presente anche un classico volante che comanda lo sterzo, sempre sulle ruote posteriori mentre quelle anteriori sono fisse, in pratica al contrario di quasi tutti gli altri mezzi di trasporto. Alcune imprese hanno preferito, sui carrelli a tre ruote, posizionare la trazione sulla ruota posteriore (ad esempio Jungheinrich), mentre i più tradizionalisti hanno preferito mantenere i due motori di trazione sulle ruote anteriori (Linde).
Nella parte anteriore del mezzo vi è il cosiddetto montante, che ne consente l'operatività e che consiste in una struttura telescopica composta da uno o più colonne inserite una nell'altra ed azionate da martinetti idraulici. I montanti possono essere Simplex, Duplex, Triplex od addirittura Quadruplex, a seconda del numero di colonne che compongono la struttura telescopica. I montanti triplex e quadruplex sono definiti GAL, ossia a Grande Alzata Libera, in quanto permette di raggiungere altezze considerevoli nonostante con le forche a terra il montante rimanga molto basso. La visibilità è inoltre eccellente su questo tipo di montanti, in quanto il pistone centrale di sollevamento sale insieme alla prima slitta permettendo così all'operatore di avere una migliore visibilità.
Le caratteristiche del montante del muletto, si possono riassumere con 4 dimensioni:
  • Ingombro minimo: altezza del montante con forche a terra
  • Alzata libera: corsa di sollevamento lungo, con la quale l'ingombro minimo non cambia
  • Altezza di sollevamento: altezza delle forche con montante sollevato al massimo
  • Ingombro massimo: altezza del montante con forche sollevate al massimo
La trazione elettrica nei muletti
Negli ultimi decenni si è assistito al progressivo decadimento dei carrelli elevatori a corrente continua (dC), in quanto le polveri create dal consumo delle spazzole, che periodicamente dovevano essere sostituite, tendevano ad intaccare le parti interne del motore. Vengono progressivamente sostituiti dall'apparizione dei motori a corrente alternata (aC), che grazie all'inversione della polarità del rotore rendono le spazzole un elemento inutile.

La legge dei carrellisti (e del patentino muletto)
Oramai è risaputo: per essere carrellista non devi fare solo certe cose.
Devi diventare Carrellista Abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008" (ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro e secondo l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
L'obiettivo, quindi, è quello di conoscere le esatte norme e le procedure utili al perseguimento della massima sicurezza lavorativa.
Il Decreto Legistaivo 81/2008 impone l'obbligo, da parte dei Datori di Lavoro, di preparare specificatamente i lavoratori incaricati all'uso del Muletto.
Significa elevare il grado di consapevolezza di ciascuno degli operatori circa i rischi tecnici del Carrello, circa i rischi strutturali della sede lavorativa (pavimentazione, piani di circolazione, etc.) e di tutte le misure applicate per la tutela della sicurezza e della salute.
I comportamenti fanno la differenza!
Ma non bisogna soltanto esplicarsi in concetti formativi ed informativi ... dobbiamo, invece, far applicare detti concetti al lavoratore-operatore.
In sostanza l'operatore dovrà variare le attuali abitudini lavorative "cattive" e sostituirle in favore di altre ben produttive ... quanto più sicure possibili!
Si abitudini, come quella di vedere il tuo carrello ... sedendoci sopra ... senza allacciare le cinture di sicurezza. Cambia modo e appena ti siedi ... allaccia le cinture di sicurezza ... che ti consiglio di utilizzare anche quando il tuo carrello è dotato di altri sistemi di trattenuta (come ad esempio i modelli cabinati chiusi).
Oltre alle norme tecniche e di sicurezza contenute nelle istruzioni a corredo del vostro carrello elevatore, è bene considerare altre informazioni di genere teorico-pratiche!
In sostanza i principi di stabilità che ti consentono di non ribaltarti non sono quasi mai contenuti nei libretti di istruzione: che vuoi che ne sappia il tuo costruttore se presso la tua sede avviene il carico e lo scarico mediante rampe particolari?
Come pensi che il costruttore conosca i rischi relativamente a particolari binari che puntualmente attraversi nella movimentazione delle merci?
O, ancora, pensi che conosca la linearità o meno della tua pavimentazione o il tipo e la forma di merce che trasporti abitualmente?
Ecco perché la formazione è mirata: soltanto tu conosci i veri rischi ... conoscendo il tuo carrello, la tua salute, il tuo ambiente di lavoro e come è organizzata l'attività lavorativa.
Le sanzioni per i trasgressori
Tutto molto chiaro: quando c'è una legge che ti obbliga a comportarti in un certo modo ... la stessa legge prevede punizioni ... quando non ottemperi alle sue disposizioni!
Non è mia intenzione entrare nei numeri circa le pene e le ammende!
Mi va di raccontarti che si rischia grosso e il mio obiettivo è quello di far le cose per bene!
Per andare a Roma, ad esempio, vuoi avere certezza del percorso esatto o conoscere tutte le strade da non percorrere: comprendi il mio modo di pensare?
Bene, quando formiamo, comunichiamo allo stesso modo: ci focalizziamo sui risultati da raggiungere e basta.
Attenzione: chi utilizza carrelli elevatori senza le debite prescrizioni è sanzionato, anche, con una possibile chiusura dell'attività lavorativa.
Questa cosa mi spaventa molto più delle sanzioni ... nel senso ... debbo pagare ... ma almeno lavoro e pago ... ma quando non lavori, come entrano i soldini per pagarti?
Si, pensaci bene ... come entrano?
Sentenze dei tribunali riguardo il muletto e il carrello elevatore
Io presumo che la norma sia molto lineare. Devi fare il possibile e spesso tentare di ricercare l'impossibile. Sempre col solito scopo di garantire alti standard di sicurezza.
Talvolta, però, le cose non sono tanto lineari e, quindi, sorgono dubbi che generano contrasti di opinione. Opinioni che possono essere confermate o cancellate da chi ne ha le competenze: i Giudici dei Tribunali.
Segui come si sono espressi in alcune sentenze dagli stessi pronunciate!
  • Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008
UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON ACCURATA O COMUNQUE NON ADEGUATA ED UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI LAVORATORI CORRISPONDONO AI FINI SANZIONATORI AD UNA MANCATA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Analogamente, per quanto riguarda la imputazione relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione III ha ritenuto sussistere il reato contestato “perchè è stata accertata una insufficiente attività formativa, per la mancanza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività” ed ha concluso che  “era stato contestata non solo la mancanza di attuazione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di attività formativa insufficiente ed inadeguata”.
  • Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 12319 del 30 ottobre 1999
OBBLIGHI DI SICUREZZA PER I CARRELLI ELEVATORI
La sentenza fa riferimento alla condanna, confermata dalla Suprema Corte, di un carrellista e del direttore dello stabilimento per l’investimento di un lavoratore causato dal conducente del carrello elevatore che procedeva in retromarcia attraverso una porta con bande in plastica rese opache dall’usura del tempo.
Ciò contravvenendo agli obblighi di sicurezza di cui agli art. 8 (vie di circolazione) 374 (efficienza delle attrezzature di lavoro) del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è pronunciata a più riprese sulla materia di carrelli elevatori, enunciando in modo chiaro i molteplici obblighi gravanti in materia sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui preposti.
Il preposto «è responsabile della morte dell'operaio per non aver dato istruzioni sull'uso del carrello e per non aver vigilato sulle operazioni di carico e scarico».
Ugualmente, «in tema di misure antinfortunistiche, un carrello elevatore, tipo caterpillar, deve essere inquadrato tra i mezzi di sollevamento e di trasporto, siccome previsto dall'art. 169 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, ai fini della disciplina della stabilità del mezzo e del suo carico»: «ne consegue che, qualora parte del materiale movimentato con un tale carrello, per non essere stato bene assicurato, venga perso, causando la morte di una persona, di questo evento ne risponde sia il conducente del carrello elevatore, sia colui che era tenuto a sorvegliare sulla puntuale applicazione della normativa antinfortunistica».
  • Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 15009 del 07.04.2009
IL TUTOR E’ RESPONSABILE PER GLI INFORTUNI OCCORSI ALL’APPRENDISTA
La Corte di Cassazione penale con sentenza 7/4/2009, n. 15009, ha stabilito che il lavoratore dipendente con il ruolo di formatore degli apprendisti ha il dovere di accertarsi del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, dei presidi antinfortunistici e del fatto che l’apprendista possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza.
Il L. era stato chiamato a risponderne in qualità di dipendente della ditta e tutore del lavoratore minorenne, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e negligenza, sia specifica, fondata quest'ultima sulla inosservanza dell'art. 35, comma 5, lett. a) del d.lgs. 626/94, avendo lo stesso consentito l'utilizzo del carrello elevatore al giovane apprendista.
Deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha escluso che la condotta del giovane apprendista avesse integrato alcunché di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato questo, sempre con argomentazioni qui incensurabili e giuridicamente corrette, nelle inosservanze colpose ascritte all'imputato (in particolare, di non essersi preoccupato di vietare l'uso indifferenziato dei carrelli elevatori da parte di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, tra cui il S., che lo utilizzava quotidianamente nonché di tollerare che le chiavi di accensione di tali mezzi fossero stabilmente inserite nel quadro di comando, il che consentiva un uso immediato e diretto da parte di qualunque dipendente, anche non adeguatamente formato).
  • Cassazione Lavoro - Sentenza n. 11278 del 16 maggio 2007
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE VIE DI CIRCOLAZIONE PER PEDONI E CARRELLI
Il signor G.M. ha subito infortunio sul lavoro l'11 febbraio 1999: è stato investito dal muletto guidato dal collega R.P. mentre percorreva a piedi l'interno dello stabilimento. Il Tribunale di Rovereto, in accoglimento della sua domanda, ritenuta la responsabilità esclusiva del datore di lavoro s.p.a. G.B.S. Group e del R., li ha condannati in solido a risarcire il danno differenziale del G. liquidato in Euro 144,512, oltre interessi legali e spese di lite.
La Corte d'Appello di Trento, con sentenza 4/16 settembre 2003 n. 429, in parziale accoglimento dell'appello dei soccombenti, ha ridotto il risarcimento ad Euro 115,610, ritenuto il concorso di colpa del G. nella misura del 20%, per avere attraversato con imprudenza la corsia percorsa dal muletto, fuori delle strisce pedonali.
Si rileva che il nuovo D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 8, modificato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 33, in materia di circolazione dei mezzi all'interno dell'azienda, impone che le vie di circolazione debbano essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Dispone altresì che non vi siano interferenze con i lavoratori eventualmente operanti nelle vicinanze, sancendo il principio generale che impone a carico del datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, sia come pedoni che come conducenti dei veicoli, attraverso la predisposizione di una efficace opera complessiva di organizzazione delle vie di circolazione in modo da evitare interferenze a lavoratori e mezzi in circolazione e da consentire un accesso agevole sicuro. Si ricorda che il primo giudice ha accertato che l'azienda ha predisposto misure tali da salvaguardare la sicurezza dei lavoratori all'interno dello stabilimento (corsie riservate ai mezzi e delimitate da strisce gialle, utilizzo delle corsie a senso unico, predisposizione di strisce zebrate al fine di consentire il passaggio pedonale), ma che non si è mai curata, nè ha penalizzato, la condotta dei dipendenti abitualmente inosservante di tali misure
  • Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 12773 del 7 dicembre 2000
RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
Tale sentenza riguarda la condanna inflitta nei giudizi di merito, e confermata in sede di legittimità, al responsabile legale di una società di trasporti a responsabilità limitata, ritenuto colpevole di lesioni gravi ai danni di un autista che, per ricoprire il carico di un autocarro, era salito sulle forche di un carrello elevatore e si era fatto innalzare fino a circa 4 metri da terra, e, scivolando, era caduto a terra essendo il carrello sprovvisto di qualsiasi mezzo di protezione.
La Cassazione conclude la propria motivazione aderendo agli argomenti della sentenza del 22 febbraio 2000 della Corte d’Appello di Brescia (oggetto del ricorso), e sottolinea che “pur ammettendo che vi sia stata da parte del ricorrente la predisposizione delle gabbie elevatrici da usarsi, nel senso che tali gabbie erano state fornite nei singoli piazzali e che il medesimo ne avesse raccomandata l’uso, egli non è esente da responsabilità, rimanendo a suo carico un obbligo di vigilanza circa il rispetto delle istruzioni impartite”.
Nella specie l’obbligo “non è stato certo rispettato, essendo stato accertato che l’uso dei muletti era ‘prassi normale’, tanto da essere stata direttamente riscontrata dal vigile sanitario nel corso di una sua successiva visita in loco”.
Le normative sulla sicurezza per l'uso del muletto
In queste poche righe apprendi da dove provengono parte di quanto ti ho esposto in queste pagine informative.
E' bene conoscere anche la fonte, ovvero la legge, potresti averne bisogno per approfondire le tue conoscenze o semplicemente conoscerne le singole parole ... punti e virgole comprese!
Quindi l’uso del carrello è regolamentato da precisi obblighi e specificatamente dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli numero 36, 71, 73 ed ecco quanto riferisce il Legislatore:
  • Art. 36, comma 2 lettera a :
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • Art. 71, comma 7 lettera a :
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
  • Art. 73, commi 1, 2, 3, 4, 5 :
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione
  • Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (in vigore dal 12/03/2013)
Questo provvedimento definisce in modo certo quali attrezzature necessitano, per il loro utilizzo, dell'Abilitazione Specifica (definita Patentino dai tanti) e tra queste attrezzature è presente il "Carrello Industriale Semovente", ovvero, il Carrello Elevatore.
Sempre l'accordo definisce le modalità ed i contenuti formativi, i docenti esperti che possono erogare la formazione, la durata delle attività, i soggetti formatori, il riconoscimento della formazione pregressa e le attività da porre in essere ai fini dell'aggiornamento delle abilitazioni conseguite.
L'accordo è entrato in vigore il 12/03/2013, giusto un anno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La circolazione corretta dei Muletti: le modalità di transito su strade pubbliche ed in aree private!
Il carrello elevatore non è un mezzo di trasporto nato per essere generalmente utilizzato su strade pubbliche. Infatti, il suo "ambiente naturale" si identifica  perlopiù nei piazzali industriali, nelle aree di deposito e, comunque, in aree private ad esercizio delle attività imprenditoriali.
Per anni il Carrello Elevatore (detto anche Muletto) poteva circolare su strade pubbliche senza esser munito della classica targa prevista dal Codice della Strada poi, con la Circolare del Ministero dei Trasporti del 10/06/2013 ... questa facoltà era venuta meno: a quel punto, da giugno 2013 appunto, nessun carrello poteva transitare su strade pubbliche senza che lo stesso venisse "omologato" quale macchina operatrice.
Sempre nell'anno 2013 ... l'inattesa (o attesa) retromarcia del Ministero: nuovamente senza targa, ma per brevi e saltuari spostamenti.
A questo punto ... stop alle immatricolazioni come macchine operatrici!
La novità potrebbe ritenersi di poco valore, ma fidatevi del fatto che sono tanti i muletti che transitano su strade pubbliche ... perché è già strada pubblica anche il solo centimetro al di fuori delle aree private.
Come ben sappiamo, sulle strade pubbliche, oltre alla Legge Sicurezza (che impone l'obbligo del Patentino Carrellisti) vige anche il Codice della Strada che si preoccupa della sicurezza di altre persone.
Mi riferisco in particolare:
  • alle persone che transitano a piedi su strade pubbliche dove nelle immediate vicinanze si sta eseguendo un'attività di carico e/o scarico col carrello elevatore
  • alle persone occupanti veicoli che transitano nella strada in cui sta movimentando il carrello elevatore (motociclisti, autisti, ciclisti, etc.)
  • ma anche a noi stessi che, se non premurosamente preparati, potremmo essere vittima di un dannato incidente stradale
Adesso, quindi, è possibile movimentare quest'attrezzatura senza targa ... ma rispettando alcune condizioni che, se inosservate, possono recar danno alle persone ... e alle vostre tasche.
In sintesi, per il nostro Carrello Elevatore e per quanto detto dalla primissima Circolare Ministeriale del 14/01/2014, dobbiamo:
1) avere la scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore
2) essere dotati di segnalazione visiva ed illuminazione
3) essere dotati di pannelli retro-riflettenti a strisce bianche e rosse
4) avere un dispositivo retrovisore almeno sul lato sinistro (specchietto)
5) ... ... ...
L'elenco non è ultimato, per completezza vi rimando alla lettura analitica della suddetta Circolare del Ministero dei Trasporti.
P.S. ... La Circolare detta anche i limiti di velocità ed altri aspetti che interessano le norme comportamentali atti a garantire le più ampie condizioni di sicurezza possibili.
Include, inoltre, il facsimile per la richiesta di autorizzazione da presentare all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
P.P.S. ... Tenete come punto di riferimento i Tecnici che eseguono la manutenzione dei Vostri Carrelli Elevatori. In quanto esperti sanno come "preparare" il mezzo nel migliore dei modi, rispettando la normativa.

Il Noleggio del Muletto/Carrello Elevatore: ecco gli obblighi per i noleggiatori delle attrezzature di lavoro
Cosa devono fare i Noleggiatori ed i Datori di Lavoro?
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, articolo 23 ... testualmente recita:
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Altri interessanti spunti si apprendono leggendo l'articolo 72:
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.
Bene, penso che tu sappia che ora è importante differenziare i carrelli acquistati (di tua proprietà) e quelli ricevuti in noleggio (in leasing od anche in concessione d'uso gratuito). Tutto questo perché ci sono obblighi a carico dei noleggiatori di attrezzature.
Chi concede o noleggia i carrelli elevatori deve rilasciare delle dichiarazioni per attestarne il grado di sicurezza.
Inoltre, sempre i locatori, hanno l'obbligo di richiedervi l'elenco dei soggetti incaricati all'utilizzo e che questi siano abilitati alla conduzione del carrello elevatore secondo le regole precise previste dalle norme di sicurezza! Quindi in possesso del Patentino Muletto Patente Carrello Elevatore.
Ricordati che un mezzo ricevuto in locazione e non accompagnato da queste dichiarazioni, contravviene alla Legge e può essere perseguibile anche ai fini penali.
Ecco l'importanza di comprendere al meglio gli obblighi per i noleggiatori delle attrezzature.
Come si diventa Carrellista Mulettista?
Abilitandosi secondo il Decreto 81/2008 e l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Il Testo Unico Sicurezza e Salute sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), ha confermato l’obbligo, da parte dei Datori di Lavoro, di eseguire le attività di Formazione, Informazione ed Addestramento in favore dei lavoratori circa l’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro. Tra le quali il Carrello Elevatore. Il tutto è disciplinato dagli articoli 36, 37, 71 e 73 del Testo Unico stesso.
Ma non solo l'81/2008 si interessa della formazione degli Operatori. Infatti, dal 12/03/2013, è in vigore un altro provvedimento normativo. Parliamo dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Questo Accordo definisce chiaramente quali attrezzature necessitano, per il loro utilizzo, dell'Abilitazione Specifica (definita comunemente Patentino). Tra queste è presente il "Carrello Industriale Semovente", ovvero, il Carrello Elevatore, il Muletto.
Sempre in questo accordo sono definite le modalità, i contenuti formativi, i docenti esperti che possono erogare la formazione, la durata delle attività, i soggetti formatori, il riconoscimento della formazione pregressa e le attività da porre in essere ai fini dell'aggiornamento delle abilitazioni conseguite (scadenza prevista 5 anni).
La normativa è chiara, tanto che, non è assolutamente possibile utilizzare o far utilizzare il carrello elevatore a soggetti non abilitati.
Il Legislatore, in quest'ottica, ha disposto dei principi molto ben definiti: i Datori di Lavoro, hanno l’obbligo di fornire una Formazione ed Informazione, oltre ad un'attività di Addestramento!
Il nostro compito, quindi, nasce proprio dall’esigenza della Clientela di Formare, Informare ed Addestrare i propri Carrellisti. E, quindi, per far conseguire agli stessi operatori l’abilitazione necessaria affinché possano utilizzare legalmente il carrello elevatore senza alcun rischio e sollevando, contemporaneamente, il Datore di Lavoro da eventuali pesanti sanzioni che, ribadiamo, possono addirittura arrivare alla chiusura dell’attività.
Vogliamo essere per voi un’opportunità. Da confrontare, da valutare attentamente, da scegliere.
Desideriamo, quindi, rappresentare per voi la soluzione giusta dettata dalla competenza, dalla professionalità, dai vantaggi e dai benefici. Ma soprattutto dalla forte sensazione di sicurezza e tranquillità che dovete avere … quando affidate incarichi importanti a persone che ritenete, ora, competenti e professionali per il servizio di informazione e formazione dei carrellisti mulettisti.
Cosa attesta l’avvenuta abilitazione?
Al termine della verifica del grado di apprendimento, l’operatore partecipante al corso patentino muletto e/o di aggiornamento e rinnovo del patentino muletto, consegue il “Titolo Abilitativo” (Abilitazione Specifica per la Conduzione dei Carrelli Semoventi Industriali). L'attestato di abilitazione è indispensabile per l’utilizzo del mezzo, anche se il suo utilizzo avviene in modo saltuario o occasionale.
In aggiunta viene consegnata una tessera identificativa comprensiva di foto in formato tessera strettamente personale.
Tutto ciò è la documentazione che dobbiamo conservare gelosamente e che deve essere esibita a richiesta degli organi d’ispezione!



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