Corso per Ponteggista con rilascio del Patentino Ponteggi
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Corso Montaggio e Smontaggio Ponteggi
formazione base o aggiornamento valida per tutti i ponteggi secondo la Legge attuale, ovvero, l'articolo 136 e l'allegato XXI del d.lgs. 81/2008
Al termine del corso eseguirai il Montaggio e Smontaggio dei Ponteggi in condizioni di sicurezza. E ti rilasciamo la certificazione che chiedono gli Ispettori durante visite ispettive.
Controlla gli attestati e se scaduti aggiornali subito per non perdere la qualifica di ponteggista!
Patentino Ponteggi: ma è obbligatorio?
Senza attestato in regola non puoi montare o smontare nemmeno un piccolo elemento del ponteggio. Infatti, montare un ponteggio e smontarlo ... non è un gioco: bisogna essere competenti e sicuri di quel che si fa.
È un genere di lavoro che presenta situazioni rischiose (caduta dal'alto, ribaltamento ponteggi, cedimento struttura, etc.) e se non conosci le migliori condizioni, potremmo trovarci in un incidente sul lavoro, con gravi conseguenze sulla sicurezza e salute delle persone.
Con l'attestato diventi ponteggista più rapido e sicuro
La qualifica di ponteggista non avviene automaticamente. È necessario, infatti, apprendere informazioni, formarsi ed addestrarsi. E questa è la ragione principale dell'obbligatorietà del corso.
Solo al termine del corso e dopo la prova di verifica, i lavoratori acquisiscono l'abilitazione di Ponteggista formato.
Quale corso ponteggista vi occorre di preciso?
Esistono questi due tipi di corso. Scegliete quello che più vi occorre effettivamente (per dubbi chiamateci):
- Corso Base (durata 28 ore)
- Corso Aggiornamento (durata 4 ore)
Il "Corso Base" si indirizza ai lavoratori che non hanno mai frequentato il corso completo. Quindi, devono subito essere preparati per bene una volta per tutte!
Il "Corso di Aggiornamento", invece, è obbligatorio per quei lavoratori che in passato hanno frequentato il "Corso Base", ma ad oggi risultano con gli attestati scaduti o vicini alla scadenza (ogni attestato è valido 4 anni). È necessario, quindi, il rinnovo del patentino ponteggi per rimanere ponteggista qualificato.
- questo corso di formazione è completo come per legge (D.Lgs. 81/2008, Allegato XXI)
- i docenti istruttori possiedono esperienza pluriennale e sono formatori qualificati ed aggiornati
- la consegna degli attestati è rapida, senza costi aggiuntivi
È importante sapere che ...
Cosa ci chiede la Legge per conseguire l'Attestato di Ponteggista?
D.Lgs 81/2008 integrato con D.Lgs 106/09 - ALLEGATO XXI
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
- Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- ISPESL;
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
- Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell’accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:
a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore
b) Modulo tecnico della durata di dieci ore
c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
d) Modulo pratico della durata di quattordici ore
e) Prova di verifica finale (prova pratica)
3.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell’allievo della pratica in cantiere.
4. PROGRAMMA DEI CORSI PONTEGGI – 28 ore
Modulo giuridico - normativo (4 ore)
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri (2 ore)
- Titolo IV, capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri" (2 ore)
Modulo tecnico (10 ore)
- Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)
- DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore)
- Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)
- Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)
Modulo pratico (14 ore)
- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) (4 ore)
- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) (4 ore)
- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) (4 ore)
- Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio (2 ore)
5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:
- montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP)
- realizzazione di ancoraggi.
Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino, così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.